Stante la natura contrattuale della responsabilità della struttura sanitaria per l’inesatto adempimento della prestazione sanitaria, è onere del danneggiato provare il nesso di causalità fra l’aggravamento della situazione patologica e l’azione o l’omissione dei sanitari, mentre è onere della controparte dimostrare che una causa imprevedibile ed inevitabile ha reso impossibile l’esatta esecuzione della prestazione. Il caso portato all’attenzione della Corte di Cassazione è quello della paziente di uno studio polispecialistico che conveniva in giudizio la struttura per il risarcimento dei danni (biologico, morale e patrimoniale) subiti a seguito della imprudente e negligente condotta professionale della fisioterapista incaricata dallo studio per seguire il suo decorso postoperatorio di protesi all’anca, da cui erano scatenate delle complicanze con un prolungamento dell’invalidità temporanea totale e parziale.
La Suprema Corte, con ordinanza n. 27151 del 22 settembre 2023 ha dichiarato inammissibile il ricorso della paziente e confermato la sentenza della Corte d’appello territoriale, la quale aveva sottolineato che l’Ospedale, all’atto delle dimissioni della danneggiata, le aveva indicato la necessità di procurarsi un girello deambulatore e il rialzo per il water, ma che tali prescrizioni non erano state rispettate. Inoltre, l’uso improprio di una sedia per deambulare al posto dell’apposito girello era stato posto in essere in autonomia dalla ricorrente. La pronuncia di inammissibilità del ricorso conseguiva alla mancata prova – il cui onere grava sulla ricorrente – del nesso di causalità tra il danno e la condotta del professionista.