In materia di responsabilità da cose in custodia ex art. 2051 c.c., sull’ente proprietario della strada grava lo specifico obbligo di prevenire le situazioni di pericolo e di mantenere in efficienza le strade aperte al pubblico transito: obbligo che comporta, per l’ente proprietario, quello di prevenire e, se del caso, segnalare qualsiasi situazione di pericolo o di insidia inerente non solo alla sede stradale ma anche alla zona non asfaltata sussistente ai limiti della medesima, posta a livello tra i margini della carreggiata e i limiti della sede stradale (“banchina”), tenuto conto che essa fa parte della struttura della strada, e che la relativa utilizzabilità, anche per sole manovre saltuarie di breve durata, comporta esigenze di sicurezza e prevenzione analoghe a quelle che valgono per la carreggiata.
Ergo, l’amministrazione proprietaria sarebbe liberata dalla responsabilità suddetta solo ove dimostri che l’evento dannoso sia stato determinato da cause estrinseche ed estemporanee create da terzi, non conoscibili né eliminabili con immediatezza, neppure con la più diligente attività di manutenzione, ovvero da una situazione la quale imponga di qualificare come fortuito il fattore di pericolo, avendo esso esplicato la sua potenzialità offensiva prima che fosse ragionevolmente esigibile l’intervento riparatore dell’ente custode.
Viceversa, nel caso di specie, l’ordinanza n. 27137 del 22 settembre 2023 della Terza Sezione della Corte di Cassazione ha statuito che la circostanza che sulla sede stradale fosse presente un ostacolo proveniente da un'area esterna alla sede stradale non bastava di per sé ad escludere la responsabilità per custodia, ex art. 2051 c.c., dell’amministrazione provinciale.